Nel Decreto Sostegni ter arriva il nuovo meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo dei materiali da costruzione.
L’articolo 29 del Decreto Sostegni ter prevede che, in caso di aumento o diminuzione superiore al 5% (era 10% nella normativa previgente) rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, si procederà alla compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% (50% nella normativa previgente) di tale eccedenza.
Entro la fine di aprile 2022, l’Istat dovrà definire una metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione; entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), sulla base delle elaborazioni dell’Istat, con proprio decreto, determinerà le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Tali variazioni costituiranno i valori sulla base dei quali calcolare la compensazione, che verrà determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 mesi precedenti al decreto del Mims, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Viene affrontata anche la situazione dei prezzi regionali, questione spesso problematica, dell’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari delle Regioni e Province autonome: il Decreto dispone che, entro il 30 aprile 2022, il Mims emani linee guida per la determinazione di tali prezzari.
Ma secondo l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management (Assistal), tale sistema individuato è “completamente inadeguato perché, per l’ennesima volta, tutto il settore subisce un trattamento diverso da tutti gli altri settori che hanno ricevuto finanziamenti a pioggia”.
“Nel merito delle misure introdotte – scrive Assistal in una nota – se da un lato si è voluto concedere qualcosa con la riduzione dell’alea dall’8 al 5%, dall’altro viene ripresa stabilendo un tetto massimo per la compensazione all’80%. In ultimo, il legislatore ha individuato un nuovo soggetto, l’Istat, che sarà incaricato di registrare le nuove rilevazioni attraverso una nuova metodologia. Così facendo, lo stesso Governo ha certificato l’inadeguatezza delle misure adottate con il decreto dello scorso novembre e che hanno riguardato gli aumenti per il primo semestre del 2021. Lo denunciavamo da tempo”